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Nella vita di tutti i giorni siamo spesso esposti a rischi che possono incidere sulla nostra salute, sui nostri beni o sulla nostra famiglia. Stipulando una polizza assicurativa, possiamo trasferire questi rischi all’impresa di assicurazione dietro il pagamento di una somma che rappresenta di fatto la nostra tranquillità. Questo delicato momento di acquisto si fonda su una corretta individuazione dei rischi da coprire. Ma quali sono le ragioni e i possibili rischi e bisogni che possono spingere a stipulare un contratto di assicurazione? Scopriamolo insieme, leggendo questo articolo.

Indice

Cos’è il rischio assicurativo

Con l’espressione “rischio assicurativo” intendiamo la possibilità che si verifichi un evento futuro, incerto e dannoso. In tema di assicurazione danni, il rischio prende il nome di “sinistro”, e si caratterizza in un pregiudizio al patrimonio (come danno emergente o lucro cessante) o alla propria integrità fisica. Nell’assicurazione sulla vita, invece, il rischio prende il nome di “evento” e deve consistere in un accadimento relativo all’integrità fisica di una persona. Facciamo quindi riferimento al principio fondamentale del contratto di assicurazione: se manca il rischio, il contratto è nullo; se cessa, il contratto si scioglie; se si modifica rispetto al momento della sottoscrizione del contratto, il contratto deve essere adeguato [ex artt. 1895-1898 c.c.]. 

Quando un rischio è assicurabile

Per essere assicurabile, inoltre, il rischio deve essere anche oggettivo, ovvero realmente esistente e non creato artificialmente dalle parti. Dato che l’obiettivo di un’assicurazione danni è quello di risarcire l’assicurato per tutti quegli eventi futuri e incerti che possono causargli dei danni, per essere assicurabile è importante che tali eventi procurino danni al patrimonio o all’integrità fisica della persona, ed essere considerati dannosi e lesivi di un interesse dell’assicurato.

Delimitazioni del rischio assicurativo

Un altro principio fondamentale del contratto di assicurazione è la delimitazione del rischio assicurato, incentrata su due elementi: qual è l’evento oggetto del rischio (incendio, furto, responsabilità civile o infortunio) e qual è l’interesse esposto al rischio. Anche in mancanza di queste indicazioni, il contratto deve ritenersi nullo.

Il contratto assicurativo

Prima di conoscere quali sono i rischi coperti dalle polizze, è importante capire cosa sono i contratti assicurativi.

Stipulare un contratto assicurativo è spesso un obbligo previsto dalla legge, come nei casi delle assicurazioni di responsabilità civile legata all’uso dell’auto oppure può essere una scelta volta a tutelare il proprio futuro o quello della propria famiglia, come nel caso delle polizze vita. In ogni caso, si tratta di una decisione che deve essere presa in modo informato e consapevole.

La definizione di contratto assicurativo è sancita dall’art. 1882 c.c. che lo qualifica come “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita)”. Quella che emerge dalle disposizioni del Codice Civile è, dunque, l’immagine di un contratto:

  • tipico, ovvero previsto e normato dal legislatore;
  • consensuale, cioè che si perfeziona con il consenso delle parti;
  • sinallagmatico, dunque con prestazioni corrispettive (al pagamento del premio corrisponde la copertura assicurativa);
  • aleatorio perché l’evento da cui deriverà l’obbligazione del contraente-assicurazione è possibile, ma non certo.

Le tipologie di rischio assicurativo

Abbiamo già spiegato come i rischi coperti dai contratti di assicurazione siano solo quelli futuri e incerti e che devono provocare dei danni all'assicurato; quest'ultima condizione è fondamentale per poterlo definire un rischio, e di conseguenza per sottoscrivere una polizza assicurativa. I rischi certi o passati non rientrano, invece, nella casistica di quelli assicurabili.
Per stipulare un contratto di assicurazione, il rischio deve essere:

  • futuro;
  • incerto e imprevedibile;
  • dannoso.

Se uno di questi tre presupposti cardine del rischio assicurativo non sussiste, la polizza non può essere stipulata.

L’aggravamento del rischio

Per avere una visione completa del rischio assicurativo, è importante conoscere anche questa possibilità. Può capitare, infatti, che la probabilità di accadimento di un rischio coperto dalla polizza assicurativa aumenti. Il Codice Civile stabilisce che “il contraente ha l’obbligo di fornire all’assicuratore dichiarazioni esatte circa il rischio da assicurare e di comunicare tutte le variazioni che comportano un aggravamento del rischio durante la vita della polizza” [art. 1898]. Se l’aggravamento del rischio viene considerato troppo elevato, l’impresa assicuratrice può decidere di recedere dal contratto entro un mese dalla comunicazione. In questo caso, l’effetto è immediato e i sinistri che accadono in questo periodo non vengono coperti dall’impresa assicuratrice. La compagnia potrà ovviamente anche scegliere di rivalutare e certificare il rischio, ma aumentando il premio richiesto per la copertura. In caso di aggravamento del rischio e del conseguente recesso da parte dell’assicurazione, i premi in corso spettano a quest’ultima e non possono essere rimborsati al contraente. Una volta trascorso il termine di un mese, l’assicuratore che non abbia comunicato la sua volontà di recedere risponderà per intero dei sinistri subiti dall’assicurato per tutta la durata del contratto.

L’art. 1926 del Codice Civile disciplina il caso specifico delle assicurazioni sulla vita, in cui l’aggravamento del rischio è ricondotto al cambio di professione del soggetto assicurato: "i cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione".

Nel caso in cui l’assicurato abbia informato del cambiamento, la compagnia ha 15 giorni di tempo per:

  • comunicare la cessazione del contratto;
  • aumentare il premio assicurativo;
  • comunicare la diminuzione del capitale assicurato.

Anche la persona assicurata avrà 15 giorni di tempo per comunicare alla compagnia assicurativa se accetta o meno l’aumento del premio o la diminuzione della somma assicurata.