I requisiti per la pensione minima
Introdotta con la legge n. 638 dell’11 novembre 1983, la pensione minima riguarda tutti i trattamenti previdenziali, anche le pensioni anticipate, le reversibilità e le pensioni ai superstiti, nel caso in cui gli importi erogati non raggiungono i valori minimi previsti dalla legge. Sono escluse invece le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo (con l’eccezione di Opzione donna).
Con il comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 si formalizza quanto promesso dal nuovo Governo circa l’aumento delle pensioni minime. In via del tutto eccezionale e transitoria (salvo proroghe), gli importi pensionistici e assistenziali che non superano il minimo ricevono un aumento dell’1,5% per tutto il 2023 (per le persone di età pari o superiore ai 75 anni l’aumento è del 6,4%) e del 2,7% per il 2024.
A chi spetta la pensione minima
Parliamo dunque di un’integrazione riservata a tutte le persone che ricevono degli importi pensionistici mensili inferiori rispetto ai limiti fissati per legge, a prescindere dall’anzianità contributiva.
L’integrazione che viene concessa per raggiungere il minimo stabilito dalla legge varia a seconda del reddito personale o coniugale del pensionato. Se il reddito personale supera il doppio del trattamento minimo annuo o se quello coniugale è quattro volte maggiore al limite minimo annuo non verrà aggiunta alcuna integrazione.
Per determinare il valore della pensione minima bisogna sottrarre al limite annuo fissato dalla legge il reddito personale o coniugale del pensionato, dividere il risultato per 13 mensilità e sommarlo alla pensione già percepita.
Per determinare il valore del reddito personale o coniugale del pensionato, vanno presi in considerazione tutti i redditi utili ai fini IRPEF, tranne:
- I redditi dell’abitazione in cui si vive.
- Le pensioni integrabili al minimo.
- Arretrati soggetti a tassazione separata come TFR e arretrati da lavoro riferiti ad anni precedenti.
- I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL e pensioni di invalidità civile).
Chi non ha mai versato contributi e non può ricevere la pensione (neanche quella minima) può richiedere l’assegno sociale, una prestazione dedicata ai cittadini italiani e stranieri di età pari o superiore a 67 anni.
Pensione minima per le casalinghe
Anche le casalinghe possono versare dei contributi per ricevere la propria pensione. Esiste infatti il Fondo Casalinghe e Casalinghi, istituito nel 1997 e rivolto alle persone che svolgono dei lavori domestici non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari. Per richiedere la pensione è necessario avere almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi. Per la domanda di iscrizione (che può essere inoltrata sia dalle donne che dagli uomini) basta avere un’età compresa tra i 16 e i 65 anni. Il versamento può essere effettuato con importo libero, ma la quota minima per maturare un mese di contributi è di 25,82€.
L’iscrizione al Fondo Casalinghe e Casalinghi è possibile qualora il richiedente:
- Non sia un dipendente o un lavoratore autonomo iscritto a un altro ente o a una cassa previdenziale, o un lavoratore part time in grado di maturare una pensione minima.
- Non sia titolare di una pensione diretta.
La domanda per la pensione minima per le casalinghe si effettua online sul sito dell’Inps ed è accolta automaticamente. L’iscrizione al Fondo è attiva dal primo giorno in cui si presenta la domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.
È bene specificare che per poter richiedere il Fondo Casalinghe e Casalinghi è obbligatorio iscriversi all’INAIL.
Pensione minima senza contributi
Per chi si trova in condizioni economiche piuttosto difficili, è prevista una prestazione economica che dal primo gennaio del 1996 ha sostituito la pensione sociale. Si tratta dell’assegno sociale, dedicato ai cittadini italiani e stranieri che non hanno versato contributi all’Inps e con redditi inferiori rispetto alle soglie previste ogni anno dalla legge.
L’assegno sociale è rivolto:
- Ai cittadini italiani.
- Ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza.
- Ai cittadini extracomunitari familiari di un cittadino comunitario.
- Ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
- Ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Per richiedere l’assegno sociale 2023 è necessario avere i seguenti requisiti:
- 67 anni d’età.
- Stato di bisogno economico.
- Cittadinanza italiana e situazioni equiparate.
- Residenza effettiva in Italia.
- Requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
I cittadini comunitari devono inoltre essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza, mentre i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Pensione di cittadinanza
La pensione di cittadinanza è la versione del reddito di cittadinanza dedicata a chi ha compiuto 67 anni di età e non possiede un ISEE (relativo al nucleo familiare) superiore alle soglie stabilite ogni anno dalla legge. L’importo della pensione di cittadinanza può arrivare a un massimo di 780€ al mese a persona.
Per il 2023 la revisione realizzata dalla Manovra di Governo ha mantenuto i requisiti per questa tipologia di pensione, definendo però la sua scadenza al 31 dicembre 2023, dal momento che nel prossimo anno è prevista l’abolizione del reddito di cittadinanza (e, di conseguenza, anche di questo strumento pensionistico).
Assegno ordinario di invalidità
Per le persone con capacità lavorativa ridotta è previsto un assegno ordinario di invalidità, una prestazione economica erogata a domanda ai lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata. Questo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di un’infermità fisica o mentale, che abbia maturato 5 anni di contribuzione e assicurazione (di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda).
L’assegno ha una validità triennale, può essere rinnovato su richiesta dei soggetti interessati e il suo importo viene determinato ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo.
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